L'A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie Emigrati è un'associazione senza fini di lucro che, da più di cinquant'anni, assiste i nostri emigrati all'estero e opera capillarmente sul territorio nazionale con attività finalizzate allo sviluppo.
Il Presidente dell'A.N.F.E. è il Senatore Prof. Learco Saporito (nella foto).
Di seguito, riportiamo lo Statuto integrale dell'Ente. Aggiornato con D.P.R. 6 Agosto 1988 - pubblicato sulla G.U. n.232 del 3 Ottobre 1988. A.N.F.E - Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati, fondata nel 1947. Ente Morale - Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1968.
Aggiornato in Roma il 05 marzo 2004
ART. 1
È costituita con sede in Roma, l’Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (A.N.F.E.), eretta ad Ente Morale con D.P.R. 12 febbraio 1968.
Fanno parte dell'Associazione in qualità di:
a) Soci ordinari: l’emigrato ed i suoi familiari, i genitori dell’immigrato, l’immigrato regolarizzato il coniuge ed i suoi figli, i rimpatriati, gli eventuali tutori dei figli minori o in stato di abbandono, i dirigenti e gli ex dirigenti dell’Associazione, i collaboratori volontari.
b) Soci benemeriti: secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo, i quali conferendo somme e beni all'Ente acquistano tale titolo.
c) Soci onorari: coloro che per meriti particolari, vengono riconosciuti tali dal Comitato Direttivo Nazionale.
I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale che sarà fissata dal Comitato Direttivo Nazionale. È data facoltà ai comitati direttici Provinciali di adeguare tali quote alle situazioni locali, previo accordi con il Comitato Direttivo Nazionale.
Per assicurare il funzionamento della Sede Nazionale e per la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente è istituito un “Fondo Nazionale” costituito da quote annuali delle Sedi regionali, provinciali e comunali operanti in Italia, la cui misura verrà annualmente determinata dal Comitato Direttivo Nazionale allargato ai Presidenti Regionali e Provinciali, nonché da contributi volontari.
La qualità di socio ordinario si perde per dimissione volontaria, per mancato versamento delle quote annuali di socio, per due annualità consecutive e per decisione del Comitato Direttivo Nazionale. In quest’ultimo caso il socio, o chiunque vi abbia interesse, può appellarsi al Consiglio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
ART. 2
L'A.N.F.E. mediante i suoi organi svolge attività di promozione sociale in campo Assistenziale, Socio-Sanitario, Culturale, Educativo, dell’Orientamento e della Formazione Professionale, perseguendo i seguenti scopi:
a) sviluppare iniziative atte a mantenere e rinsaldare i legami tra l’Italia ed i discendenti degli emigranti italiani per rispondere a loro bisogno di radici;
b) assistere i migrati e le loro famiglie nella tutela dei loro diritti e dei loro interessi in Italia e nei Paesi di immigrazione;
c) mantenere il collegamento più stretto e continuo tra gli emigrati, gli immigranti e le loro famiglie nei luoghi di immigrazione;
d) facilitare la preparazione degli emigrati e degli immigrati dal punto di vista professionale, culturale e psicologico per rendere meno disagiato l'insediamento delle famiglie nelle nuove residenze ed aiutarle nel loro ambientamento all'estero;
e) predisporre una particolare assistenza per la lavoratrice migrante;
f) assistere coloro che rimpatriano;
g) organizzare colonie, corsi, scuole ed altre iniziative di carattere assistenziale per la difesa e il potenziamento dell'unità familiare e per la preparazione psicologica e culturale dei movimenti migratori;
h) assegnare per concorso borse di studio e attribuire sussidi ai casi bisognosi;
i) organizzare corsi di specializzazione e seminari del servizio sociale professionale e del servizio volontario, finalizzati anche alla cooperazione nazionale ed internazionale da svolgere in Italia ed all'estero a sostegno delle categorie svantaggiate, ivi compresi i soggetti del terzo mondo e i portatori di handicap;
j) attuare particolari iniziative di tutela verso i figli di migranti orfani o abbandonati e promuovere con Associazioni affini in Italia ed all’estero la costituzione di Comitati all’estero;
k) attuare corsi di formazione nei vari comparti sociali ed economici, per i portatori di handicap, la fasce svantaggiate e l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo e comunque riconducibili alle norme vigenti;
l) promuovere e realizzare iniziative socio-culturali adeguate alle esigenze degli emigrati, immigrati e rimpatriati;
m) attivare corsi e seminari di specializzazione e di aggiornamento degli operatori scolastici, anche per il sostegno e per il recupero dei portatori di handicap;
n) partecipare a consorzi ed a forme associative tra Enti pubblici e privati i cui fini istituzionali non siano in contrasto con i fini istituzionali dell’A.N.F.E.
Per raggiungere propri scopi l’Associazione potrà svolgere tutte le attività che si reputino opportune, promuovendo accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati, usufruendo di sussidi, sovvenzioni, finanziamenti anche a agevolati e di tutte le previdenze in genere, statali, regionali, provinciali, comunali e comunitarie.
L’A.N.F.E. persegue le sue finalità mediante l’attività dei propri uffici in Italia e all’estero o con convenzioni con terzi, secondo le disposizioni del Regolamento di attuazione del vigente statuto.
ART. 3.
L'Associazione svolge tutte le sue attività in Italia e all'Estero e le sue prestazioni sono gratuite.
Per perseguire le finalità istituzionali di cui all’art. 2, l’Associazione è organizzata sulla base dei principi del massimo decentramento, demandando alle singole sedi regionali, provinciali e comunali, nonché alle sedi all’estero, il compito di realizzare gli scopi propri dell’Associazione in piena e completa autonomia gestionale nel rispetto delle disposizioni statutarie e del Regolamento, con l’assunzione esclusiva degli organi demandanti di ogni responsabilità anche verso terzi. Per le proprie attività istituzionali l’A.N.F.E. può avvalersi:
- di volontari del servizio socilae e psico-pedagogico;
- di coloro che optano per il servizio civile;
- dei dirigenti e dei quadri dell’Associazione stessa che prestano volontariamente la loro collaborazione a livello comunale, provinciale, regionale ed estero.
ART. 4.
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci, rappresentata dalle Delegazioni comunali, riunite in Congresso ogni tre anni. Approva l'operato del Comitato direttivo udita la relazione del Presidente e determina l'indirizzo ed i programmi dell'Ente;
b) l'Assemblea annuale dei Presidenti Provinciali e dei Delegati Regionali, la quale nomina, ogni cinque anni, il Comitato direttivo composto di cinque membri, il Collegio dei Revisori dei Conti, approva i bilanci annuali e provvede ad eventuali modifiche dello Statuto. L'Assemblea dei Presidenti e dei Delegati Regionali é validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli stessi, in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. È ammessa una sola delega per persona;
c) il Comitato direttivo, il quale elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Ratifica la nomina dei Presidenti e dei Delegati Regionali, che durano in carica tre anni; ratifica la nomina dei delegati Comunali fatta dai Presidenti Provinciali e nomina le delegazioni all'Estero, nomina altresì sette membri del Consiglio, che durano in carica cinque anni. Il Comitato direttivo dimette o accetta le dimissioni dei dirigenti e dei soci. Il Comitato direttivo viene informato dal Presidente sullo stato amministrativo dell'Ente.
d) il Consiglio composto dal Presidente e da sette esperti o persone particolarmente interessate alle questioni migratorie. Il Consiglio può accrescere per cooptazione i suoi membri fino a undici, e ha funzioni consultive e di studio.
e) il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica cinque anni. Tutte le cariche ammettono la rieleggibilità.
f) Il Collegio dei Probiviri é composto di tre membri.
ART. 5.
Il patrimonio dell'ANFE é costituito:
a) dai redditi del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
b) da lasciti e donazioni;
c) dalle quote di avanzi di esercizio.
Le entrate annuali dell'Ente sono costituite:
a) dai redditi del patrimonio sociale;
b) dalle quote dei soci ordinari;
c) dalle quote dei soci benemeriti;
d) dalle eventuali entrate derivanti da esercizi o dalle attività dell'Ente;
e) dai contributi ed elargizioni da parte di Enti o privati italiani e stranieri.
L'A.N.F.E. potrà acquistare, costruire, prendere in fitto o in concessione gratuita qualunque bene immobiliare utile ai propri fini, attrezzare ed arredare gli immobili di cui sopra, acquistare materiali per le sue attività.
ART. 6.
Il Presidente Nazionale attua le delibere del Congresso.
Il Presidente convoca il Comitato direttivo di regola una volta al mese per determinare le attività dell'A.N.F.E. e dà allo stesso relazione sullo svolgimento dell'intero suo operato.
In caso di urgenza il Presidente può adottare deliberazioni straordinarie con l'obbligo di riferire al Comitato direttivo alla prima seduta. Per il prelevamento delle somme dell'A.N.F.E. versate in conto corrente bancario della sede Nazionale dell’Associazione sarà necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.
Il Presidente promuove ed organizza attività e manifestazioni dirette al raggiungimento degli scopi sociali in Italia e all'Estero; indice concorsi per borse di studio e per altri motivi; assiste i Comitati Provinciali costituiti nei Capoluoghi in Italia e all'Estero; nomina il personale Amministrativo dell'Ente limitatamente alla sede nazionale; si fa parte diligente presso le Autorità di Governo per tutte le questioni di ordine sociale, economico e morale che riguardano il migrante e la famiglia; dirige seminari ed i convegni di studio ed ogni altri attività Culturale, ivi compresa la pubblicazione di riviste e bollettini aventi carattere di organo dell'Associazione; partecipa ad Organismi internazionali e collabora con Enti similari nell'interesse dell'Ente, in Italia e all'Estero.
In relazione al principio del decentramento di cui al precedente art.3 comma 2, la rappresentanza legale dell’Ente viene così distribuita:
- il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e la firma sociale esclusivamente e limitatamente per le attività di gestione contabile e patrimoniale della sede nazionale di Roma e degli immobili relativi.
- Il Delegato regionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale esclusivamente e limitatamente per le attività espletate su base interprovinciale e regionale;
- Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale esclusivamente e limitatamente per le attività espletate nella provincia di appartenenza;
- Il delegato delle città metropolitane e dei Comuni ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale esclusivamente e limitatamente per le attività espletate nell’ambito del territorio di competenza.
Ciascuno è esonerato da ogni responsabilità per l’operato dell’altro.
ART. 7.
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo della Sede Nazionale, nonché compila il bilancio di previsione e consuntivo delle attività dell’Ente sulla base dei documenti contabili pervenuti ed approvati dalle sedi regionali e provinciali.
Detti bilanci, come sopra elaborati, sono approvati dal Comitato dei Presidenti Regionali.
Il bilancio Nazionale è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
In caso di scioglimento dell'ANFE i beni sociali, dopo esaurimento delle liquidazioni, saranno devoluti ad Enti similari.
ART. 8.
Presso la presidenza Nazionale opera un Ufficio di Ispettorato con compiti ispettivi sulla gestione finanziaria e patrimoniale degli uffici in Italia ed all’Estero dell’Associazione. L’Ufficio di Ispettorato sarà costituito da esperti, in numero non inferiore a 15, nominati dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. I componenti dureranno in carica 4 anni e sono riconfermabili. Il funzionamento dell’Ufficio di Ispettorato è disciplinato da apposito regolamento.
ART. 9.
Nel caso in cui il Presidente è eletto a cariche istituzionali, lo stesso ha facoltà di affidare le proprie funzioni al Vice Presidente Nazionale.
Negli stessi casi il Delegato regionale, il Presidente provinciale ed il delegato Comunale possono affidare le loro funzioni ai rispettivi vice delegato e vice presidente.
Nelle more di completamento delle normali procedure per l’attuazione del presente Statuto, la disposizione trova immediata applicazione dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Presidenti provinciali e dei Delegati regionali.
ART. 10.
Il Regolamento approvato dall’Assemblea dei Presidenti provinciali e dei Delegati regionali stabilisce le norme per la vita intera dell'Associazione e degli organi periferici in Italia ed all’Estero.
ART. 11.
Tutti gli organi dell’Associazione sono prorogati e verranno rinnovati entro due anni dall’entrata in vigore dello Statuto.
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